La settimana appena conclusa restituisce un quadro di grande interesse sul versante giurisprudenziale. In Italia il legislatore è rimasto silente — nessun provvedimento in materia di patrimonio culturale è comparso in Gazzetta Ufficiale — mentre i giudici amministrativi hanno depositato una serie di pronunce destinate a incidere sulla prassi quotidiana di soprintendenze, comuni e professionisti. Sul piano internazionale spiccano due novità di sistema: il nuovo codice doganale dell’Unione, che colloca la tutela dei tesori nazionali dentro l’architettura della futura Autorità doganale europea, e una decisione della magistratura newyorkese che ridimensiona sensibilmente l’uso dello strumento penale nelle restituzioni di arte spoliata.

Diritto dell’arte

Italia

Il caso «Cinema America»: legittima l’autorizzazione «condizionata» della Soprintendenza

Con sentenza depositata il 18 settembre 2026 (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 15019/2026) il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso della Fondazione Piccolo America contro i provvedimenti con cui la Soprintendenza ABAP di Roma aveva assentito gli interventi di conservazione e restauro dell’ex Cinema America e il mutamento di destinazione d’uso del venti per cento della superficie. Due i passaggi di rilievo. Sul piano processuale, il Collegio riconosce la legittimazione dell’ente esponenziale portatore dell’interesse diffuso alla conservazione del bene vincolato, secondo i criteri di rappresentatività statutaria e radicamento territoriale fissati dall’Adunanza plenaria n. 6/2020. Nel merito, afferma che il potere autorizzatorio ex art. 21, commi 4 e 5, del Codice può essere esercitato secondo lo schema del provvedimento condizionato, assentendo alcuni interventi con prescrizioni e rinviando ad approfondimenti progettuali successivi: non un illegittimo «frazionamento» della tutela, ma una modulazione fisiologica dell’istruttoria. Le valutazioni dell’organo tutorio, connotate da elevata discrezionalità tecnica, restano sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento palese.

Al Senato un nuovo disegno di legge sul sostegno alla cultura e sulla tutela del patrimonio

Il 15 settembre 2026 è stato presentato al Senato il disegno di legge A.S. 2034, d’iniziativa del sen. Massimo Garavaglia, recante «Disposizioni in materia di sostegno alla cultura e di tutela del patrimonio culturale ed artistico nazionale». Alla data odierna l’atto è ancora da assegnare alla commissione competente. Nella stessa settimana la 7ª Commissione del Senato ha proseguito, in sede redigente, l’esame dell’A.S. 939 sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali e dei cammini (seduta del 15 settembre, relatrice sen. Fallucchi).

Cinema e audiovisivo: il testo approda al Senato e va alla Commissione cultura

Si è perfezionato nella settimana il passaggio di ramo del provvedimento sull’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, approvato dalla Camera il 10 settembre: trasmesso al Senato il 15 settembre come A.S. 2035, è stato assegnato il 17 settembre alla 7ª Commissione in sede referente. Il riassetto della governance del cinema tocca il sistema delle industrie culturali e il regime dei sostegni pubblici, con un modello organizzativo che interessa anche chi opera nelle arti visive.

Unione europea e Paesi OCSE

Il nuovo codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale europea

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione il regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026, che istituisce il nuovo codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea, abrogando il regolamento (UE) n. 952/2013. L’atto rileva direttamente per il mercato dell’arte: fra le misure di divieto e restrizione applicate dalle autorità doganali sono espressamente ricomprese quelle giustificate dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale — i «tesori nazionali» di cui all’art. 36 TFUE — con l’impegno dell’Unione a una progressiva armonizzazione degli elenchi nazionali e delle definizioni impiegate: il punto dolente di chi esporta o importa opere attraverso più Stati membri, oggi alle prese con soglie di valore e di età disomogenee. Il regolamento non incide formalmente sul regolamento (UE) 2019/880 sull’importazione di beni culturali, ma ne muta il contesto operativo. L’applicazione generale è differita al 21 settembre 2027; immediatamente operative le disposizioni istitutive dell’Autorità.

New York: annullati sequestro e ordine di consegna sullo Schiele della collezione Grünbaum

Con decisione del 17 settembre 2026 (2026 NY Slip Op 05363) la Appellate Division della Supreme Court dello Stato di New York, Primo Dipartimento, ha annullato il mandato di sequestro e gli ordini di consegna relativi al disegno Russian War Prisoner di Egon Schiele, già appartenente a Fritz Grünbaum e conservato all’Art Institute of Chicago. Accogliendo il rimedio della prohibition, la Corte ha affermato che la procedura accelerata di restituzione prevista dalla Penal Law newyorkese è concepita per il proprietario immediatamente identificabile e non può risolvere controversie complesse sulla titolarità, in difetto di atti introduttivi, istruttoria, regole sull’onere della prova e di un grado di impugnazione, con sacrificio del due process. La questione dominicale è rimessa alla causa civile federale pendente. È il più netto arresto finora al modello di restituzione per via penale seguito dall’Antiquities Trafficking Unit di Manhattan nelle vicende di arte spoliata dai nazisti.

Regno Unito: differita l’esportazione di un bronzo rinascimentale dell’Antico

Il 18 settembre 2026 il Ministro per le arti ha disposto il differimento della licenza di esportazione della Seated Nymph di Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l’Antico (circa 1503), bronzo di 19,5 centimetri con dorature a mercurio e occhi intarsiati in argento, valutato 4,6 milioni di sterline (comunicato DCMS). Il Reviewing Committee on the Export of Works of Art ha reso parere contrario sull’esportazione richiamando il secondo e il terzo criterio Waverley: eccezionale rilievo estetico e rilievo eccezionale per lo studio della storia del collezionismo di scultura nel Regno Unito. Il primo termine di differimento scade il 17 dicembre 2026. Il meccanismo — sospensione temporanea dell’uscita e facoltà di acquisto al prezzo stimato — resta il principale termine di paragone comparatistico con il nostro sistema di attestato di libera circolazione e acquisto coattivo.

Spagna: la Casa Mudéjar di Córdoba dichiarata Bien de Interés Cultural

Con il Real Decreto 736/2026 del 16 settembre, pubblicato nel BOE del 19 settembre, il Consiglio dei ministri spagnolo ha dichiarato Bien de Interés Cultural, con categoria di Monumento, la Casa Mudéjar di Córdoba. La declaratoria, adottata ai sensi della Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, comporta l’iscrizione nel Registro General, la delimitazione dell’immobile e del relativo entorno de protección e un regime autorizzatorio rafforzato per ogni intervento. Interessante la scelta spagnola di affidare la declaratoria al massimo livello di governo mediante fonte regolamentare pubblicata, laddove il nostro ordinamento ricorre a un provvedimento notificato e trascritto.

Diritto del paesaggio

Italia

Mutamento d’uso in zona vincolata: nessuna sanatoria senza compatibilità paesaggistica

Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza 14 settembre 2026, n. 6885, ha confermato il diniego di sanatoria di un fabbricato rurale trasformato in officina in area vincolata. Il principio: in zona paesaggisticamente tutelata l’accertamento di compatibilità ex art. 167 del Codice è condizione necessaria della sanatoria ex art. 36 del testo unico edilizia, sicché senza di esso la doppia conformità non è neppure configurabile. L’accertamento postumo è tassativamente circoscritto alle ipotesi del comma 4, e il mutamento d’uso che incrementa la superficie utile lo preclude in radice, senza spazio per valutazioni in concreto del pregiudizio. Rilevante anche la lettura restrittiva del «Salva Casa»: le agevolazioni sui mutamenti d’uso verticali di cui all’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 valgono per le singole unità immobiliari, non per interi fabbricati.

Titolo edilizio rilasciato senza autorizzazione paesaggistica: radicalmente inefficace

Con sentenza 16 settembre 2026, n. 6924, la stessa Sezione VII ha affermato che in area vincolata, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, nessun titolo edilizio può essere rilasciato e, se rilasciato, è radicalmente inefficace: non legittima alcun intervento né può formare oggetto di accertamento di conformità. Ne discende che l’ordine di demolizione non si inquadra nell’autotutela — non si annulla un titolo valido — ma nella repressione doverosa di opere prive di titolo efficace. Il lungo iter procedimentale e contenzioso non genera affidamento tutelabile: l’assenza di un termine per la repressione degli abusi riposa sul carattere vincolato del potere, tanto più in area tutelata.

Condono in area vincolata: il silenzio-assenso non decorre senza il parere di tutela

Con sentenza 18 settembre 2026, n. 6946, il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di condono edilizio il titolo tacito non consegue al mero decorso del termine, ma presuppone i requisiti soggettivi e oggettivi della disciplina speciale. Per le opere in area vincolata il termine utile alla formazione del silenzio-assenso decorre soltanto dall’acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; grava inoltre sul richiedente l’onere di provare l’ultimazione delle opere entro la data di legge. Un assenso paesaggistico reso in una diversa pratica di condono non può essere esteso ad altra domanda.

Il «volume tecnico» non salva dalla incompatibilità paesaggistica

Il TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, con sentenza 14 settembre 2026, n. 14883, ha chiarito che ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica è irrilevante la distinzione tra volume tecnico e volume ordinario. L’esclusione dei vani tecnici dal calcolo della volumetria edificabile risponde a un bilanciamento di interessi urbanistici; il divieto paesaggistico di sanatoria per le opere che creano volume tutela invece la percezione visiva dei volumi, a prescindere dalla destinazione funzionale. Un incremento volumetrico, nella specie di poco superiore ai venti metri cubi, esclude in radice la riconducibilità alle ipotesi eccezionali dell’art. 167, comma 4, del Codice.

Parere soprintendentizio tardivo: non vincolante, ma va valutato e motivato

Il TAR Campania, Napoli, Sez. VII, con sentenza 14 settembre 2026, n. 5209, ha annullato un’autorizzazione paesaggistica comunale che si limitava a recepire acriticamente, come condizione di efficacia, un parere del Soprintendente reso oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 146, comma 8, del Codice. Il parere tardivo non perde rilevanza ma muta natura, cessando di essere vincolante, e impone all’amministrazione procedente una valutazione autonoma e motivata. È dunque viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che non dia conto delle ragioni per cui quel parere debba prevalere sull’istruttoria locale e sul parere favorevole della commissione per il paesaggio.

Dehors chiusi e non amovibili: resta necessaria l’autorizzazione paesaggistica

Il TAR Liguria, Sez. I, con sentenza 14 settembre 2026, n. 1062, ha annullato il regolamento comunale e il progetto unitario di un comune rivierasco nella parte in cui esentavano dall’autorizzazione paesaggistica anche i dehors chiusi e non amovibili. La disciplina emergenziale (art. 10, comma 5, del d.l. 76/2020 e successive proroghe) esonera soltanto le strutture aperte e amovibili; l’art. 26 della legge 193/2024 non ha reso strutturale la deroga, contenendo una delega non ancora attuata e una proroga che presuppone comunque quei requisiti. Una pronuncia destinata a incidere sulla regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico nei centri storici e nelle località turistiche.

Fotovoltaico su cava dismessa: il profilo paesaggistico rileva solo in presenza di vincolo

Il TAR Marche, Sez. I, con sentenza 16 settembre 2026, n. 1053, ha respinto le censure contro la procedura abilitativa semplificata per un impianto fotovoltaico di quasi nove megawatt di picco su un’area di cava cessata. Il Collegio afferma che l’impatto rilevante degli impianti fotovoltaici attiene tipicamente al profilo paesaggistico, ma che tale profilo viene in rilievo solo se l’area è gravata da vincolo: accertata per tabulas l’assenza di tutela, non occorre l’assenso dell’organo periferico del Ministero della Cultura.

Paesaggio rurale e patrimonio minore: due nuove proposte di legge alla Camera

Il 14 settembre sono state presentate alla Camera due proposte contigue alla tutela del paesaggio rurale e del patrimonio storico minore: l’A.C. 3104, che introduce un’agevolazione fiscale per il recupero e la valorizzazione delle architetture rurali tradizionali destinate ad abitazione principale, e l’A.C. 3103 sulla salvaguardia di negozi, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici. Nella stessa data è stata assegnata alla Commissione bilancio, con parere delle Commissioni cultura e ambiente, l’A.C. 2905 sull’istituzione del «Cammino dei pastori» e sulla tutela dei tratturi regi, beni di interesse culturale e paesaggistico ai sensi del Codice.

Unione europea e Paesi OCSE

Nella settimana non risultano atti dell’Unione né pronunce della Corte di giustizia o della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di paesaggio. Negli Stati Uniti l’Advisory Council on Historic Preservation — l’organo federale competente per la Section 106 del National Historic Preservation Act — ha adottato, con avviso pubblicato nel Federal Register del 18 settembre 2026, una categorical exclusion ai sensi del NEPA per gli atti di natura amministrativa, finanziaria, giuridica o procedurale. Restano ferme le extraordinary circumstances, fra cui l’incidenza su historic properties. Novità di rilievo procedurale, che alleggerisce l’istruttoria ambientale sugli atti generali dell’organo di tutela.

Diritto dei beni archeologici

Italia

Nella settimana non risultano depositate pronunce né adottati provvedimenti specificamente riferiti ai vincoli archeologici, alle ricerche e agli scavi o ai delitti contro il patrimonio archeologico. Resta di grande interesse, benché depositata il 31 luglio 2026 e solo ora diffusa, la pronuncia della Corte di cassazione penale, Sez. III, n. 29220/2026 in tema di confisca ex art. 518-duodevicies c.p. e di esportazione illecita, sulla quale questa rassegna è già tornata.

Unione europea e Paesi OCSE

Manhattan: restituiti 147 reperti a Turchia, Pakistan e Thailandia

Il 18 settembre 2026 la Procura distrettuale di Manhattan ha annunciato la restituzione di 147 reperti archeologici per un valore di circa 2,4 milioni di dollari, recuperati nell’ambito di indagini penali su reti di traffico illecito. Alla Turchia tornano cento reperti, di cui cinquantadue sequestrati al Metropolitan Museum of Art — fra essi una statuetta bronzea di Hermes trafugata negli anni Sessanta dal mercante George Zakos e acquistata dal museo nel 1971 senza documentazione di provenienza; al Pakistan trentasei reperti, di cui trentacinque anch’essi sequestrati al Metropolitan; alla Thailandia undici, in parte provenienti dal deposito del trafficante Subhash Kapoor. Il dato va letto insieme alla decisione della Appellate Division del giorno precedente: la pressione sulle provenienze non diminuisce, ma cambia lo strumento processuale con cui può essere esercitata.

Stati Uniti: il Metropolitan annuncia una restituzione NAGPRA alle Hawai’i

Nel Federal Register del 16 settembre 2026 è stato pubblicato l’avviso con cui il Metropolitan Museum of Art dichiara l’intenzione di restituire, ai sensi del Native American Graves Protection and Repatriation Act, una figura lignea di divinità in stile Kona proveniente dal sito di Hale o Keawe a Hōnaunau. Il museo ha qualificato il bene come specific ceremonial object necessario a un leader religioso tradizionale e ha individuato un discendente lineare legittimato a riceverlo: la restituzione potrà avvenire dal 16 ottobre 2026. L’impiego della categoria dell’oggetto cerimoniale con individuazione di un discendente — e non di una collettività tribale — è il profilo giuridicamente più significativo.

Prospettive

Il filo che tiene insieme le pronunce amministrative di questi giorni è la resistenza del vincolo paesaggistico alle spinte semplificatrici: che si tratti di «Salva Casa», di condono, di dehors o di volumi tecnici, il giudice amministrativo ribadisce che la tutela del paesaggio opera secondo una logica propria, non riducibile a quella urbanistico-edilizia, e che le deroghe restano di stretta interpretazione. Sul versante del mercato, la decisione di New York e il nuovo codice doganale europeo segnalano un riequilibrio in corso nel diritto del mercato dell’arte: da un lato si chiede agli Stati maggiore armonizzazione degli elenchi di beni sottratti alla libera circolazione, dall’altro si riafferma che l’accertamento della proprietà di un’opera contesa appartiene al processo civile, con le sue garanzie, e non alla via breve del sequestro penale. Due movimenti solo apparentemente divergenti, che chiederanno a operatori e collezionisti un’attenzione crescente alla ricostruzione documentale delle provenienze.