Diritto dell’arte
Italia
Il furto al MuMe di Messina: la pista della criminalità organizzata e i riflessi su competenza e responsabilità
Come riferito nella nostra rassegna della scorsa settimana, nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2026 ignoti hanno trafugato dal MuMe di Messina quattro tavole del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina (1473), due delle quali sono state ritrovate poco dopo abbandonate all’esterno del museo. Nel corso della settimana appena trascorsa le indagini, condotte dalla Procura di Messina (procuratore capo Antonio D’Amato, sostituti Maria Di Mulo e Massimo Trifirò) insieme alla Squadra Mobile e al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, hanno registrato tre sviluppi degni di nota. Il 17 agosto è stato individuato, in una zona priva di impianti di videosorveglianza, il furgone presumibilmente utilizzato dagli autori del colpo per la fuga, elemento che accredita l’ipotesi di un’azione pianificata con cura; l’ipotesi di reato formalizzata, allo stato a carico di ignoti, è quella di furto pluriaggravato di beni culturali ai sensi dell’art. 518-bis, comma 2, c.p. Il 19 agosto il procuratore D’Amato ha dichiarato di non escludere che dietro il “colpo milionario” vi sia il coinvolgimento della criminalità organizzata di tipo mafioso, richiamando i precedenti storici di interesse della mafia per il mercato dei beni d’arte trafugati. Il 21 agosto, infine, la direzione del museo ha disposto il trasferimento cautelare dei quattro custodi in servizio la notte del furto, mentre lo stesso procuratore ha effettuato un sopralluogo nei locali del museo.
Questi sviluppi meritano una notazione giuridica ulteriore rispetto all’inquadramento, già delineato la scorsa settimana, nel Titolo VIII-bis del codice penale introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 (artt. 518-bis e ss.). Qualora l’ipotesi di un coinvolgimento della criminalità organizzata dovesse trovare riscontro nel prosieguo delle indagini — e va sottolineato che, allo stato, si tratta di una linea investigativa dichiaratamente esplorativa, non di un dato acquisito — verrebbe in rilievo la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. (il c.d. metodo mafioso o l’agevolazione mafiosa, già previsto dall’art. 7 del d.l. 152/1991), che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà per i delitti — diversi da quelli puniti con l’ergastolo — commessi avvalendosi delle condizioni di intimidazione tipiche delle associazioni di stampo mafioso o al fine di agevolarne l’attività. Si tratterebbe, in ogni caso, di una circostanza aggravante del reato di furto, distinta e autonoma rispetto alla ben più grave ipotesi di un concorso nel reato associativo di cui all’art. 416-bis c.p., che richiederebbe evidenze di partecipazione stabile a un sodalizio mafioso e non semplicemente un movente o una destinazione del provento del reato riconducibile a tali ambienti.
Sul piano processuale, una simile qualificazione potrebbe incidere sulla competenza: l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. attribuisce infatti alla Direzione distrettuale antimafia — e non alla procura ordinaria — la titolarità delle indagini per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o finalizzati ad agevolare le associazioni mafiose, sicché un consolidamento della pista investigativa annunciata dal procuratore potrebbe determinare una trasmissione degli atti alla sezione distrettuale della Procura di Messina, con la conseguente applicazione degli strumenti investigativi rafforzati (in tema, ad esempio, di intercettazioni e di durata delle indagini preliminari) previsti per i procedimenti di criminalità organizzata.
Il trasferimento cautelare del personale di vigilanza apre, a sua volta, un diverso ordine di questioni, relative agli obblighi di custodia e conservazione che gravano su chi ha in consegna beni culturali di proprietà pubblica. L’art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) pone in capo ai soggetti pubblici consegnatari un obbligo di garantirne la sicurezza e la conservazione, il cui inadempimento può rilevare, a seconda dei casi accertati, sotto il profilo disciplinare, erariale (per danno al patrimonio pubblico) e, in ipotesi estreme di condotte commissive o di dolosa omissione di controlli dovuti, penale. Si tratta, in questa fase, di ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti, che la nostra rassegna continuerà a seguire: ma il caso conferma, ancora una volta, quanto la tutela “attiva” del patrimonio storico-artistico — quella che si gioca sul terreno della sicurezza fisica dei luoghi di custodia — resti un fronte critico, non meno rilevante di quello, pure fondamentale, della disciplina della circolazione internazionale delle opere su cui è intervenuta, come riferito la scorsa settimana, la nuova legge sull’insequestrabilità dei prestiti museali (l. 16 luglio 2026, n. 134).
Sul piano investigativo, il caso richiama infine il ruolo peculiare che l’ordinamento italiano riserva alla tutela dei beni culturali rispetto ai reati contro il patrimonio comuni. Le indagini sono condotte, in affiancamento alla polizia giudiziaria ordinaria, dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), reparto specializzato che gestisce la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti — uno strumento di catalogazione e ricerca, alimentato anche dalle denunce dei privati e delle soprintendenze, che consente di incrociare le opere rubate con quelle intercettate sul mercato antiquario o in dogana — e che opera in stretto raccordo con le banche dati di Interpol (Stolen Works of Art Database) e con la rete di cooperazione doganale dell’Unione Europea. È proprio grazie a questi strumenti, unitamente alla capillare rete di soprintendenze e operatori del mercato, che una parte non trascurabile dei beni trafugati in Italia viene nel tempo recuperata, spesso a distanza di anni e in Paesi terzi: un dato che rende ancora più significativo, sul piano preventivo, l’investimento nella sicurezza fisica dei luoghi di custodia messo in discussione dal caso di Messina.
Diritto del paesaggio
La sospensione feriale dei termini processuali amministrativi e civili, unita alla pausa dei lavori parlamentari, ha determinato per questa materia una settimana priva di provvedimenti normativi e di pronunce giurisprudenziali di rilievo nazionale: né i tribunali amministrativi né il Consiglio di Stato hanno reso, nel periodo considerato, decisioni destinate a innovare gli orientamenti già consolidati nelle scorse settimane in tema di bilanciamento fra tutela paesaggistica e transizione energetica. Non risultano, allo stesso modo, sviluppi di rilievo effettivo in ambito UE o nei Paesi OCSE nel periodo considerato: né la Corte di giustizia dell’Unione Europea né le istituzioni legislative europee hanno assunto, in questi giorni, iniziative riconducibili alla materia paesaggistica in senso proprio.
Resta sullo sfondo, e continueremo a monitorarlo con l’attenzione dovuta, l’iter parlamentare della riforma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che nella parte dedicata all’autorizzazione paesaggistica punta a una semplificazione dei procedimenti — in particolare per gli interventi di lieve entità e per gli impianti da fonti rinnovabili — tuttora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti dopo la sospensione estiva dei lavori. Ne daremo conto non appena l’esame riprenderà con effettivi passaggi d’aula o di commissione.
Diritto dei beni archeologici
Anche per questa materia la settimana non ha fatto registrare, né in Italia né in ambito europeo od OCSE, provvedimenti normativi o pronunce di rilievo tali da giustificarne la trattazione in questa sede. Segnaliamo, per completezza, che l’attività di recupero e rimpatrio di reperti archeologici sottratti al patrimonio nazionale — su cui i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno registrato negli scorsi mesi risultati significativi, anche in cooperazione con le autorità doganali e giudiziarie di Stati Uniti e Regno Unito — prosegue con continuità operativa, ma non risultano nel periodo in esame nuove operazioni, accordi bilaterali o pronunce di rilievo tali da meritare un approfondimento specifico. Resta parimenti invariato, in assenza di modifiche normative intervenute questa settimana, il quadro di riferimento già illustrato nelle scorse rassegne in tema di archeologia preventiva (art. 41, d.lgs. 36/2023) e di regime pubblicistico dei beni archeologici, anche subacquei, rinvenuti sul territorio nazionale (artt. 88-91, d.lgs. 42/2004).
In sintesi
La settimana appena trascorsa conferma come il ritmo delle novità normative e giurisprudenziali in materia di beni culturali tenda fisiologicamente a rallentare nel periodo feriale, senza tuttavia che si arresti l’attività investigativa e amministrativa sul campo. Il caso del MuMe di Messina, in particolare, mostra come un singolo episodio criminoso possa aprire questioni giuridiche stratificate — dalla qualificazione penale del fatto, alla competenza per connessione con eventuali contesti di criminalità organizzata, fino alla responsabilità di chi ha in custodia il bene — che meritano un’attenzione specialistica anche al di là della cronaca. Continueremo a seguire l’evolversi delle indagini messinesi e, per le materie del paesaggio e dei beni archeologici, torneremo con un aggiornamento non appena si registreranno sviluppi normativi o giurisprudenziali degni di nota, incluso l’atteso prosieguo dell’iter di riforma del Codice dei beni culturali e del paesaggio
