La tutela ambientale come limite all’iniziativa economica

Da sempre l’articolo 41 della Costituzione, che regola la libertà di iniziativa economica privata ed il suo indirizzamento a fini sociali, è considerato tra le norme di legge più importanti nella materia del diritto dell’economia.
La tradizionale contrapposizione tra la prima parte dell’articolo, definita “privatistica” e la seconda, detta “pubblicistica”, può essere superata proprio considerando l’iniziativa imprenditoriale alla stregua di strumento – come tale da valorizzare – per il raggiungimento anche di fini prettamente collettivi.
Per la sua valorizzazione piena, la norma, di per sé generale nella formulazione, richiede la concreta individuazione, ad opera dell’interprete, del concetto di “utilità sociale”; concetto che si presta ad essere adattato, di volta in volta, al mutato contesto politico, economico e sociale.
Sotto questo punto di vista, negli ultimi anni va sempre più affermandosi una tendenza a verificare la compatibilità della libertà di iniziativa economica con la tutela dell’ambiente; è in questo contesto che oggi nasce la nozione di “sviluppo sostenibile”, che accosta due concetti (quello, privatistico, di sviluppo economico, e quello collettivistico di sostenibilità ecologica) che ben dimostrano la viva attualità del dettato costituzionale.

Articolo 41 Cost. e sviluppo sostenibile: contrasto o concordanza?
di Giuliano Lemme
(Professore Associato di Diritto dell’economia nell’Università di Modena e Reggio Emilia)

1. Libertà di iniziativa economica ed utilità sociale.
La variegata ed affascinante materia del diritto dell’economia consente allo studioso di poter verificare, o quantomeno cercar di raggiungere, la sintesi tra le due tradizionali “macroclassi” del diritto: quella del diritto pubblico, e quella del diritto privato. D’altronde, la ricostruzione di una sorta di “Sistema unitario del diritto” è oggi agevolata dalla crescente importanza…
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