L’arduo concetto di patrimonio culturale tutelabile

L’ARDUO CONCETTO DI PATRIMONIO CULTURALE TUTELABILE

di Fabrizio Lemme

Alcuni anni or sono (erano i primi mesi del 2010), si pose ai Giudici Amministrativi un problema assai arduo: la “Edmond J. Safra Philantropic Foundation” aveva presentato all’Ufficio Esportazione di Roma una “commode” certamente splendida, commissionata da Luigi XV in persona per una delle sue infinite amanti (non per nulla egli era chiamato “Louis le bien aimè”) ma del tutto svincolata dalla tradizione culturale italiana (la sua presenza nella Repubblica era del tutto casuale).

La Fondazione Safra aveva impugnato il diniego dell’attestato di libera circolazione, pronunziato dall’Ufficio Romano, rivelando, nel corso del processo, che la “commode” non era destinata al mercato ma al Museo di Versailles, che l’avrebbe esposta alla pubblica fruizione.

Il Tar del Lazio, affrontando il problema nel contesto dell’art. 9 della Costituzione (che definisce il patrimonio culturale tutelabile), ha accolto il ricorso, osservando, in buona sostanza che, se fosse rimasta in Italia, la “commode” sarebbe stata sottratta alla pubblica fruizione; trasferita in Francia ed esposta nel Museo di Versailles, tutti, anche gli Italiani, avrebbero potuto ammirarla, nella sua squisita esecuzione (sent. 24.03.2011 n. 4025).

E il Consiglio di Stato, adito in appello da Italia Nostra, con la sent. VI, 5.7.2012, n. 3930, ha confermato la pronunzia appellata.

Tali sentenze costituiscono tuttora un punto di riferimento importante per intendere il senso dell’art. 9 della Costituzione (uno dei principi fondamentali della nostra Carta) che, al II co., suona in questi termini “La Repubblica tutela il paesaggio e il Patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Ci si chiede, infatti, se con tale formula il Costituente abbia inteso come meritevole di tutela solo ciò che sia espressione, nei secoli, del “genio italico” e come questo debba essere inteso: cioè, se circoscritto alla sola creazione (l’opera, per essere tutelabile, deve essere stata creata da artisti italiani), ma esteso anche alla committenza.

A tal’ ultimo riguardo, esemplifichiamo: Rubens e Van Dyck sono stati certamente artisti fiamminghi. Peraltro, venuti in Italia agli inizi del Sec. XVII, vi hanno profondamente influenzato la pittura dell’età barocca, soprattutto a Genova ed a Roma: dunque, tenuto conto che in Italia hanno eseguito opere per committenti italiani, non si può discutere della italianità del loro prodotto artistico.

Peraltro, anche intesa in questo senso allargato, la nozione di “patrimonio storico e artistico della Nazione” risulta ristretta: sarebbe tutelabile solo quello che costituisce espressione della italianità.

Ma oggi viviamo in un’epoca di globalizzazione: probabilmente, questa nozione restrittiva sarebbe stata pienamente legittima in un contesto politico ormai superato (il periodo fascista, quello durante il quale venne emanata la legge 1.06.1939 n. 1089, sostanzialmente alla base anche della legge oggi vigente e caratterizzato dall’enfatizzazione della Nazione) ma non oggi, in un momento storico nel quale il termine “cultura” assume una valenza universale, che trascende i confini geografici.

L’Italia è certamente gelosa custode della propria identità nazionale, ma è innegabile che questa vada oggi definita non solo con riferimento alla cd. italianità ma a tutto ciò che di creativo viene prodotto al mondo e, con la nostra cultura, viene comunque in contatto.

Le arti tribali hanno certamente colpito molti artisti del nostro secolo: si pensi a come Modigliani (e con lui il rumeno-francese Constantin Brancusi) sia influenzato da rappresentazioni del corpo umano proprie di ambienti primitivi, al punto che per intendere il significato della loro creatività è necessaria la conoscenza anche di queste manifestazioni artistiche, un tempo aristocraticamente neglette.

Ma si pensi altresì a come le arti dell’estremo oriente (Cina, Giappone) abbiano influenzato la nostra cultura, soprattutto nel periodo “liberty”.

E gli esempi potrebbero ampiamente moltiplicarsi, dimostrando come oggi la cultura, per effetto di interazioni e di contatti, abbia assunto un livello ed un significato sopra nazionale.

In tutti i paesi culturalmente avanzati, accanto ai Musei tradizionali, esistono anche Musei che illustrano culture totalmente diverse: da quelle fiorite nelle Americhe prima della colonizzazione europea (le cd. “arti precolombiane”)a quelle fiorite in Medio Oriente, in Estremo Oriente, nelle culture primitive (si pensi al francese “Musée de l’Homme”): segni tangibili dell’estensione dell’interesse culturale al di là dei limiti geografici della Nazione.  

E, se esistono dei Musei, questo significa che quanto ne costituisce il materiale esposto abbia una valenza culturale idonea a giustificarne la conservazione e la tutela.

In questo contesto, limitare quest’ultima solo a ciò che sia prodotto del genio italico (sia pure inteso in senso lato) potrebbe oggi apparire ingiustificatamente riduttivo.

Ma, a questo punto, aperta una diga, l’acqua accumulata a monte travolge tutto: fissare ulteriori limiti sarebbe azzardato ed arbitrario.

Quindi, la conclusione che si impone è una ed una sola: oggi, nel contesto di questa nuova nozione di cultura, tutto è tutelabile.

Vano sarebbe opporre ad un Ufficio Esportazione che l’opera giudicata non sia manifestazione di italianità.

E non saprei se questo indirizzo nuovo e dirimente, proprio dell’età della globalizzazione, abbia un valore storico contingente.

In genere, come suol dirsi, “indietro non si torna”.

Anche se la storia ha conosciuto clamorose regressioni (si pensi alla cultura della restaurazione, dopo il 1814-15, all’indomani della grande svolta dell’Illuminismo; si pensi al “rappel à l’ordre”, che caratterizzò l’intera Europa negli anni ’30 del secolo scorso, all’indomani delle c.d. avanguardie storiche), il percorso umano è una sinusoide che comunque sposta in avanti, mai indietro, i termini della conoscenza e della cultura.

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