Settimana densa soprattutto sul versante giurisprudenziale. Sul piano normativo, il Ministero della Cultura ha dato attuazione alla legge «Italia in scena» con il decreto che individua le opere dei depositi museali destinate a circolare sul territorio nazionale, mentre la Gazzetta Ufficiale non registra provvedimenti di rilievo per la materia. È invece il Consiglio di Stato, con una sequenza di pronunce depositate fra il 21 e il 25 settembre, a definire con maggiore nettezza i confini del rapporto fra transizione energetica e tutela del paesaggio, e a precisare le regole del confronto procedimentale con le Soprintendenze. Sul fronte internazionale proseguono le restituzioni di reperti archeologici promosse dalla Procura di Manhattan, questa volta a favore di Grecia e Siria.
Diritto dell’arte
Italia
Opere dei depositi in circolazione: il decreto attuativo della legge «Italia in scena»
Con il D.M. 11 settembre 2026, rep. n. 333, reso noto dal Ministero il 24 settembre, il Ministro della Cultura ha istituito l’elenco delle opere appartenenti alle collezioni dei musei statali non esposte al pubblico e idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale, in attuazione dell’art. 6 della legge 17 marzo 2026, n. 40. L’elenco, allegato al decreto, comprende reperti archeologici, dipinti, sculture, ceramiche e arredi prive di criticità conservative, provenienti fra gli altri da Uffizi, Galleria Borghese, Capodimonte e Musei Reali di Torino, ed è soggetto ad aggiornamento biennale. I Comuni potranno richiedere lo spostamento delle opere, a proprie spese, se dotati di un museo pubblico con direttore nominato, di spazi idonei e di un progetto culturale collegato a circuiti turistici o territoriali. Restano ferme le garanzie dell’art. 48, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004): autorizzazione ministeriale e copertura assicurativa a carico del richiedente. Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo (testo del decreto).
Il «decreto Galloni» sul centro storico di Roma torna al vaglio del TAR
Con sentenza 22 settembre 2026, n. 15138 (TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter) il Tribunale ha annullato in parte il piano comunale del commercio su area pubblica del Municipio I, nella parte in cui sopprimeva postazioni sulla base del decreto ministeriale 28 ottobre 2011 adottato ai sensi dell’art. 52 del Codice. Il Collegio conferma il proprio orientamento: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015, le misure di tutela del commercio nelle aree di pregio adottate senza intesa con la Regione sono illegittime, se contestate, e il Comune non poteva trattarle come vincolo inderogabile senza un’autonoma istruttoria. La pronuncia si discosta dalla delibazione cautelare del Consiglio di Stato, che ha invece ricondotto quelle misure alla protezione diretta dei beni culturali ex artt. 10, 21 e 22 del Codice: un contrasto che rende probabile un chiarimento in appello.
Comitati ed Edizioni nazionali: parere favorevole delle Commissioni
Il 23 settembre la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole sull’Atto del Governo n. 437, schema di decreto ministeriale recante l’elenco dei Comitati e delle Edizioni nazionali da istituire e finanziare per il 2026 ai sensi della legge 1° febbraio 1997, n. 420, con una dotazione complessiva di circa 943.000 euro. Nella stessa seduta la Commissione si è pronunciata favorevolmente anche sull’Atto n. 441, relativo al riparto di contributi a enti e istituzioni culturali. Anche il Senato ha reso il proprio parere favorevole sull’atto relativo ai Comitati nazionali.
Unione europea e Paesi OCSE
Stati Uniti: il Metropolitan e il modello «donazione allo Stato d’origine e prestito di lungo periodo»
Il 22 settembre il Metropolitan Museum of Art ha annunciato un’operazione che interessa direttamente la prassi delle restituzioni: tre sculture nigeriane di una collezione privata statunitense sono state donate alla National Commission for Museums and Monuments della Nigeria e da questa concesse in prestito al museo per venticinque anni, rinnovabili. Il Met, ritenendo la documentazione di provenienza solida ma non pienamente conclusiva, non ha accettato la donazione diretta, e ha preferito un assetto che attribuisce la titolarità allo Stato d’origine conservando l’esposizione pubblica a New York. Non si tratta di un atto normativo né di una decisione giudiziaria, ma di uno schema negoziale destinato a fare scuola per gli oggetti di provenienza incerta (Artnet).
Svizzera: restituzione a contesto coloniale fra Berna e la Namibia
Il 23 settembre il Museo storico di Berna ha celebrato la restituzione alla Namibia di circa 286 oggetti raccolti fra il 1903 e il 1905 nell’allora Africa tedesca del Sud-Ovest, in un contesto qualificato come di violenza coloniale. La proprietà era già stata trasferita al museo municipale di Usakos nel giugno 2026; la consegna materiale avverrà entro il 2027 e, sino ad allora, gran parte dei beni resterà a Berna in comodato. Anche in questo caso la restituzione è volontaria e priva di una base legislativa specifica: un’ulteriore conferma del ruolo di supplenza che la prassi museale continua a svolgere in assenza di discipline generali.
Diritto del paesaggio
Italia
Autorizzazione paesaggistica: l’«opzione zero» deve essere l’esito di una ricerca di alternative
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 21 settembre 2026, n. 6970, ha respinto l’appello del Ministero della Cultura contro l’annullamento di un diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un intervento a Chioggia. Il dialogo procedimentale previsto dall’art. 146 del Codice e dall’art. 1, comma 2-bis, della legge 241/1990 deve tendere, per quanto possibile, a una soluzione condivisa: il diniego deve confrontarsi con il progetto modificato presentato dopo il preavviso di rigetto, e non può limitarsi a riproporre i motivi ostativi riferiti alla versione originaria. L’«opzione zero» è legittima, ma deve rappresentare l’approdo di una verifica delle alternative, e la Soprintendenza non può celare un diniego assoluto senza indicare le modifiche praticabili.
Rinnovabili e paesaggio: nessuna prevalenza automatica dell’interesse energetico
Con sentenza 25 settembre 2026, n. 7121, la Sez. IV ha confermato il diniego opposto a un impianto fotovoltaico nel Piacentino in prossimità di due ville storiche tutelate. Il Collegio chiarisce che il favor per le fonti rinnovabili, compreso l’«interesse pubblico prevalente» sancito dal regolamento (UE) 2022/2577 e dall’art. 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, non si traduce in una prevalenza sistematica. L’interesse alla produzione energetica può soccombere, purché con motivazione rafforzata e bilanciamento in concreto; è legittimo il diniego che considera le ville e il loro contesto come sistema architettonico, storico e paesaggistico unitario.
Aree idonee ex lege e valutazione paesaggistica specifica
Sulla stessa linea, il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23 settembre 2026, n. 7055, riformando una pronuncia del TAR Molise, ha affermato che la qualificazione di un’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 non preclude un diniego paesaggistico fondato su una valutazione specifica e articolata del contesto. Il parere della Soprintendenza può legittimamente valorizzare la vocazione agricola di pregio del territorio — produzioni a denominazione di origine, opere irrigue finanziate con risorse pubbliche — anche se il fondo è attualmente incolto. L’effetto cumulo, invece, non può fondarsi su impianti non ancora autorizzati.
Il dissenso del Ministero della Cultura si supera solo in Consiglio dei ministri
Con sentenza 24 settembre 2026, n. 7092, relativa a un impianto fotovoltaico di circa 20 MWp in Basilicata, la Sez. IV ha precisato che il «dissenso del Ministero della cultura» richiamato dall’art. 25, comma 2-quinquies, del d.lgs. 152/2006 coincide con il parere tecnico della Soprintendenza speciale per il PNRR, e può essere superato soltanto con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 400/1988. L’art. 26 del Codice non osta a tale meccanismo, e l’eventuale erronea qualificazione dell’area come non idonea va fatta valere in quella sede.
PAUR: il parere negativo non vincolante della Soprintendenza non è decisivo
Il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, con sentenza 21 settembre 2026, n. 1729, ha annullato la determinazione conclusiva negativa di un procedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto da fonte rinnovabile. Nel PAUR il fulcro è il provvedimento di VIA, e un parere negativo non vincolante della Soprintendenza non determina automaticamente l’esito del procedimento. Il giudizio di prevalenza deve considerare anche la produzione di energia rinnovabile come strumento di salvaguardia del paesaggio, e non può limitarsi a valorizzare i soli interessi paesaggistici e archeologici.
Stazioni radio base: il silenzio-assenso copre anche il profilo paesaggistico
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 25 settembre 2026, n. 7124, prendendo posizione fra due orientamenti, ha affermato che nel procedimento dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche la mancata indizione della conferenza di servizi da parte del Comune non impedisce la formazione del silenzio-assenso, che si estende anche all’autorizzazione paesaggistica quando l’istanza è stata trasmessa alla Soprintendenza. L’art. 44 costituisce disciplina speciale rispetto ai limiti dell’art. 20 della legge 241/1990; la novella introdotta dal d.l. 19/2026 è utilizzata come indice interpretativo. Resta salvo il potere di autotutela.
Demolizione e ricostruzione in area vincolata: il volume paesaggistico è nozione autonoma
Il TAR Campania, Salerno, Sez. I, con sentenza 28 settembre 2026, n. 1576, ha ribadito che la qualificazione edilizia dell’intervento non condiziona la valutazione paesaggistica: la creazione di nuovi volumi preclude comunque l’autorizzazione in sanatoria ex art. 167 del Codice, a nulla rilevando la loro trasformazione in volumi tecnici o la loro inaccessibilità. Il limite alla ristrutturazione con diversa sagoma negli immobili vincolati di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001 non opera invece per gli edifici situati in aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice.
Unione europea e Paesi OCSE
Nella settimana non risultano atti dell’Unione né pronunce della Corte di giustizia o della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di paesaggio, né sviluppi di rilievo negli ordinamenti dei Paesi OCSE.
Diritto dei beni archeologici
Italia
Vincolo archeologico sopravvenuto e decadenza dell’autorizzazione unica
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 21 settembre 2026, n. 6966, ha escluso la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata per un impianto fotovoltaico a Metaponto, i cui lavori non erano stati completati a causa di un vincolo archeologico sopravvenuto nel 2015 e di eventi calamitosi, con successive proroghe. La decadenza per mancato rinnovo della garanzia fideiussoria non opera automaticamente, ma richiede un provvedimento espresso preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Inammissibili, infine, le censure volte a sostituire la valutazione paesaggistica e archeologica dell’amministrazione senza dedurne la manifesta irragionevolezza.
Unione europea e Paesi OCSE
Manhattan: quindici reperti restituiti alla Grecia, tutti sequestrati al Metropolitan
Il 22 settembre la Procura distrettuale di Manhattan ha restituito alla Grecia quindici reperti del valore di circa 3 milioni di dollari, tutti sequestrati al Metropolitan Museum of Art. Fra essi cinque elmi e mitre in bronzo del VII secolo a.C. trafugati nel 1964 ad Afrati, a Creta — circostanza ricostruita attraverso pubblicazioni scientifiche, archivi e corrispondenza ufficiale — che saranno ricongiunti a Heraklion con le armature rinvenute negli scavi di emergenza del 1968–69. Secondo la Procura, i reperti erano stati «ripuliti» mediante false provenienze, esposizioni e donazioni museali. Rilevante il dato del sequestro presso una grande istituzione museale sulla sola base di prova documentale.
Manhattan: trentasei reperti restituiti alla Siria
Il giorno successivo, 23 settembre, la stessa Procura ha annunciato la restituzione alla Siria di trentasei reperti per un valore superiore a 5 milioni di dollari, fra cui un mosaico raffigurante Telete ed Eros e un rilievo funerario palmireno trafugato prima delle distruzioni dell’ISIS. I beni provengono da indagini su noti trafficanti e collezionisti, fra cui la collezione oggetto dell’accordo di sospensione del procedimento (deferred prosecution agreement) concluso nel 2021 con Michael Steinhardt, che comportò il divieto perpetuo di acquistare antichità. La restituzione a uno Stato in fase di transizione istituzionale è di per sé un segnale significativo.
Stati Uniti: in revisione gli accordi bilaterali con Cipro, Guatemala e Perù
Con avviso pubblicato nel Federal Register del 24 settembre 2026 (91 FR 60692), il Dipartimento di Stato ha convocato per il 27–29 ottobre il Cultural Property Advisory Committee, chiamato a esaminare la proroga degli accordi bilaterali con Cipro, Guatemala e Perù che impongono restrizioni all’importazione di materiali archeologici ed etnologici ai sensi del Convention on Cultural Property Implementation Act (19 U.S.C. 2602). Le osservazioni scritte possono essere depositate fino al 16 ottobre. Tre regimi di controllo delle importazioni giungono così contestualmente a scadenza: un passaggio che il mercato internazionale delle antichità seguirà con attenzione, anche alla luce del modello del memorandum italo-statunitense.
Prospettive
Le pronunce della settimana consolidano un indirizzo ormai netto del Consiglio di Stato: il diritto europeo dell’energia rinnovabile non ha introdotto una gerarchia automatica fra interessi, ma ha imposto un onere di motivazione più intenso a chi intende far prevalere la tutela del paesaggio. Ne derivano, per operatori e amministrazioni, regole di condotta piuttosto precise: la qualifica di area idonea non esaurisce la valutazione, il dissenso ministeriale va superato nelle sedi previste, e il diniego deve dimostrare di avere esplorato soluzioni alternative. Sul versante dei beni mobili, il decreto sulle opere dei depositi apre una stagione di circolazione interna del patrimonio che richiederà ai Comuni capacità progettuali e garanzie conservative adeguate, mentre le vicende di New York confermano che la ricostruzione documentale della provenienza resta il terreno decisivo tanto per le restituzioni quanto per la sicurezza delle transazioni.
