La settimana è dominata dalle novità in tema di paesaggio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 depositata il 1° ottobre, ha ricondotto il paesaggio agricolo al nucleo della tutela dell’art. 9 Cost. e ha confermato la legittimità del divieto di fotovoltaico a terra nelle zone agricole; il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che riporta l’autorizzazione paesaggistica all’interno della valutazione di impatto ambientale. Sul versante giurisprudenziale, Consiglio di Stato e TAR precisano i termini del parere della Soprintendenza nell’accertamento di compatibilità e i limiti del sindacato paesaggistico su fotovoltaico e sistemi di accumulo. Due pronunce siciliane, infine, chiariscono la nozione di scoperta fortuita e il regime del premio di rinvenimento nell’archeologia subacquea.
Diritto dell’arte
Italia
«Monumenti nazionali»: qualifica onorifica, non dichiarazione di interesse culturale
Due iniziative parlamentari della settimana confermano una tecnica legislativa ormai consolidata. Il 30 settembre la 7ª Commissione del Senato, in sede redigente, ha adottato come testo base una nuova versione dell’A.S. 821-B, «Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani», già modificato dalla Camera: la qualifica sarà attribuita con decreto del Ministro della cultura, su istanza del teatro o degli enti territoriali, in presenza di tre requisiti concorrenti (programmazione prevalente di spettacolo dal vivo, qualità artistica continuativa, particolare pregio architettonico dell’immobile), secondo criteri fissati con decreto non regolamentare sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il 1° ottobre la VII Commissione della Camera ha avviato l’esame della p.d.l. C. 3069, già approvata dal Senato, che dichiara monumento nazionale la piazza e la cappella dedicate alle vittime di Marcinelle a Manoppello. Entrambi i testi precisano che la dichiarazione «non costituisce verifica o dichiarazione dell’interesse culturale» ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004): la qualifica resta simbolica e non incide sul regime di tutela.
Città storica di Roma e fotovoltaico: la sola visibilità dei pannelli non basta
Con Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2 ottobre 2026, n. 7277, riformando la sentenza del TAR Lazio n. 15497/2025, il Collegio ha annullato il parere negativo reso dalla Soprintendenza speciale di Roma, ai sensi dell’art. 24 delle norme tecniche del PRG, sull’installazione di pannelli fotovoltaici integrati nella copertura di un albergo della Città storica, privo di vincolo ai sensi della Parte II del Codice. Un diniego fondato sulla generica «incompatibilità con la Città storica» è motivato in modo astratto: l’amministrazione deve esaminare in concreto modalità di installazione, materiali ed eventuali collocazioni alternative, e la mera visibilità degli impianti non è di per sé indice di incompatibilità. Inammissibile la motivazione postuma — prossimità a Santa Maria Maggiore, sito UNESCO — introdotta solo negli scritti difensivi. La Sezione richiama infine, come indice dell’evoluzione della sensibilità collettiva, le novità del d.l. 175/2025 sul parere non vincolante in area idonea, pur non applicabili ratione temporis.
Luoghi della cultura: prosegue l’esame dell’A.S. 1997
Il 29 settembre le Commissioni riunite 7ª e 10ª del Senato hanno proseguito, in sede redigente, l’esame dell’A.S. 1997, già approvato dalla Camera, che prevede spazi dedicati all’allattamento e alla cura dei neonati negli istituti e luoghi della cultura. Alcuni emendamenti sono stati dichiarati improponibili per estraneità di materia. Il provvedimento attiene alla fruizione (art. 101 del Codice) e non alla tutela.
Unione europea e Paesi OCSE
Svizzera: ricerca di provenienza coordinata su oltre 6.300 oggetti dal Camerun
L’Ufficio federale della cultura ha annunciato il 29 settembre il finanziamento, per il biennio 2027–2028, di un progetto comune di nove musei svizzeri — fra cui il Museum der Kulturen di Basilea, il MEG di Ginevra e il Museo storico di Berna — dedicato alla provenienza di oltre 6.300 oggetti provenienti dal Camerun, in collaborazione con partner camerunesi (The Art Newspaper). Non si tratta di un atto di restituzione, ma dello strumento che in Svizzera, in assenza di una legge-quadro, precede di regola le decisioni sui beni di contesto coloniale: dopo la vicenda Berna-Namibia, una conferma della centralità della ricerca di provenienza finanziata con risorse pubbliche.
Diritto del paesaggio
Italia
Corte costituzionale: il paesaggio agricolo nel nucleo dell’art. 9 Cost.
Con la sentenza n. 156/2026 (decisa il 7 luglio, depositata il 1° ottobre 2026; red. Buscema), su questioni sollevate dal TAR Lazio nel giudizio sul d.m. 21 giugno 2024 relativo alle aree idonee, la Corte ha dichiarato non fondate le censure all’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. 63/2024, che vieta il fotovoltaico con moduli a terra nelle zone agricole, e all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 190/2024, nonché quelle all’art. 1, comma 7, della l.r. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20; le restanti questioni sulla legge sarda e sui relativi allegati sono state dichiarate inammissibili. L’art. 9 Cost. tutela il paesaggio, «di cui è componente fondamentale quello agricolo», e il divieto costituisce un bilanciamento «non manifestamente irragionevole» fra attività agricola e produzione di energia solare, che resta possibile nella forma dell’agrivoltaico elevato. La Corte esclude, così, che il diritto europeo delle rinnovabili imponga una prevalenza automatica della transizione energetica sulla tutela paesaggistica, in continuità con le sentenze n. 184/2025 e nn. 127 e 144/2026.
Decreto-legge ambiente: l’autorizzazione paesaggistica assorbita nella VIA
Il 2 ottobre il Consiglio dei ministri n. 191 ha approvato un decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione di problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche». Secondo il comunicato, nel provvedimento unico in materia ambientale l’autorizzazione paesaggistica sarà «ricompresa nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, senza un’istruttoria separata»; le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti PNRR e PNIEC passano alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. L’intervento incide sul raccordo fra l’art. 146 del Codice e l’art. 27 del d.lgs. 152/2006, e quindi sul ruolo delle Soprintendenze nel procedimento unificato. Alla data di oggi il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: numero, articolato e formulazione esatta andranno verificati sul testo ufficiale.
Accertamento di compatibilità: la richiesta di integrazioni sospende, non interrompe
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza 2 ottobre 2026, n. 7296, ha respinto l’appello del Ministero della cultura in una controversia con il Comune di Agropoli. Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 167, commi 4 e 5, del Codice) la richiesta di integrazioni della Soprintendenza non interrompe il termine perentorio di novanta giorni per il parere, ma lo sospende una sola volta, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 241/1990. Scaduto il termine il potere non si consuma, ma il parere tardivo perde efficacia vincolante e il Comune può determinarsi autonomamente; se la Soprintendenza non esprime alcuna valutazione di merito, limitandosi a sollecitare l’autotutela, il rifiuto comunale di annullare il provvedimento è legittimo.
Sistemi di accumulo (BESS) in area vincolata: niente valutazione rispetto a un sito «incontaminato» inesistente
Con sentenza breve 29 settembre 2026, n. 1910, il TAR Piemonte, Sez. II, ha annullato i pareri negativi della Soprintendenza su due sistemi di accumulo da 5 MW in area tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e f), del Codice, a poca distanza da una stazione elettrica. I BESS sono assimilati agli impianti da fonti rinnovabili dall’art. 1 del d.lgs. 190/2024, come modificato dal d.lgs. 178/2025; la prossimità a un impianto industriale, pur non estendendo per analogia il regime delle aree idonee ex art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, attesta una compromissione del contesto di cui la valutazione deve tenere conto. Illegittimo il giudizio formalistico che ignori le modifiche progettuali e le misure di mitigazione proposte.
Agrivoltaico: vincoli dei piani paesistici e limiti dell’«effetto cumulo»
Il TAR Molise, Sez. I, con sentenza 1° ottobre 2026, n. 397, ha annullato il diniego di autorizzazione unica (art. 12 del d.lgs. 387/2003) per un impianto agrivoltaico a Rotello e i pareri negativi del Ministero della cultura. L’inclusione di un’area in un piano territoriale paesistico regionale non basta, di per sé, a fondare il vincolo: occorre l’individuazione specifica degli elementi tutelati. L’effetto cumulo può considerare solo impianti esistenti o già autorizzati, non quelli in attesa di valutazione; e il diniego per profili archeologici richiede la dimostrazione di un’interferenza concreta con beni individuati, oltre alla verifica di possibili prescrizioni.
Condono in area vincolata: il parere riguarda il manufatto com’è, non i progetti futuri
Con sentenza 2 ottobre 2026, n. 7285, il Consiglio di Stato, Sez. VII, ha confermato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta nel procedimento di condono ex legge 47/1985 per due prefabbricati nell’area di Velia, accompagnati da un progetto di riqualificazione mediante demolizione e ricostruzione. Il parere di compatibilità ha a oggetto il manufatto nello stato in cui si trovava alla data dell’istanza; fino alla definizione del condono ogni modifica è preclusa, salvo la procedura dell’art. 35, comma 14, della legge 47/1985. I protocolli d’intesa Regione-Soprintendenza restano accordi fra amministrazioni privi di efficacia esterna.
Abuso «fiscalizzato»: tollerato, non sanato
Il TAR Campania, Salerno, Sez. II, con sentenza breve 2 ottobre 2026, n. 1640, ha respinto il ricorso contro il diniego della SCIA ex art. 34-ter del d.P.R. 380/2001 presentata a Maiori per la «regolarizzazione paesaggistica» di opere abusive già oggetto di sanzione pecuniaria sostitutiva nel 2010. La fiscalizzazione rende l’opera soltanto tollerata, senza eliminarne l’antigiuridicità né equivalere a sanatoria; né Comune né Soprintendenza sono tenuti a valutare nel merito la compatibilità paesaggistica di un immobile integralmente abusivo e non sanato.
Unione europea e Paesi OCSE
Nella settimana non risultano atti dell’Unione, pronunce della Corte di giustizia o della Corte europea dei diritti dell’uomo, né sviluppi di rilievo negli ordinamenti dei Paesi OCSE in materia di paesaggio.
Diritto dei beni archeologici
Italia
Relitto di Marausa: premio di rinvenimento e obbligo di provvedere
Il CGARS, Sez. giurisdizionale, con sentenza 29 settembre 2026, n. 660, ha accolto in parte l’appello di due apneisti che nel 1999 avevano scoperto e denunciato una struttura lignea con anfore al largo di Marausa (Trapani), senza che la Soprintendenza avesse mai stimato il bene né determinato il premio previsto dagli artt. 90 e 92 del Codice. La scoperta resta fortuita anche se gli scopritori aderiscono in seguito a un’associazione o collaborano alla vigilanza; e quando la segnalazione determina l’avvio della tutela pubblica, l’oggetto del rinvenimento può comprendere le parti del relitto recuperate con scavi pubblici successivi, se legate da continuità causale, topografica e archeologica. Fino al provvedimento finale lo scopritore è titolare di un interesse legittimo pretensivo, non di un credito liquido; il limite «non superiore al quarto» è un tetto massimo, e il valore del bene non coincide con le spese di recupero e musealizzazione. Dichiarata illegittima l’inerzia, la Regione dovrà provvedere.
Scoperta fortuita: l’interesse archeologico dell’area non basta a escluderla
Lo stesso giorno, con sentenza 29 settembre 2026, n. 2679, il TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, ha annullato il diniego del premio (art. 92, comma 1, lett. c, del Codice) opposto dalla Soprintendenza del Mare allo scopritore del relitto romano «Marausa II», individuato nel 2020 durante un’escursione di snorkeling. La fortuità è esclusa soltanto quando il ritrovamento avviene nel corso di un’attività di ricerca diretta a reperire beni di quel tipo; non basta che l’area sia nota per il suo interesse archeologico, né che esistessero indizi generici mai approfonditi. Il TAR precisa inoltre che la circolare ministeriale n. 29/2021 ha natura meramente interpretativa e la sua impugnazione non radica la competenza del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13 c.p.a.
Unione europea e Paesi OCSE
Nella settimana non risultano restituzioni di rilievo, provvedimenti normativi o pronunce significative in materia di beni archeologici a livello europeo o nei Paesi OCSE; non sono stati pubblicati nuovi avvisi nel Federal Register relativi agli accordi bilaterali statunitensi sulle restrizioni all’importazione.
Prospettive
La sentenza n. 156/2026 segna un punto fermo, sul piano costituzionale, nella contestazione dei limiti nazionali e regionali al fotovoltaico in area agricola: il paesaggio rurale è parte del nucleo dell’art. 9 Cost. e il legislatore può legittimamente bilanciarlo con la transizione energetica. Il controllo si sposta così sulla qualità della singola valutazione, come mostrano le pronunce della settimana: diniego motivato in concreto, esame delle alternative e delle mitigazioni, effetto cumulo ancorato a impianti reali. In questo quadro il decreto-legge approvato il 2 ottobre, che assorbe l’autorizzazione paesaggistica nella VIA, merita un’attenta lettura del testo che sarà pubblicato, per verificare come sarà preservato l’apporto tecnico delle Soprintendenze. Sul fronte archeologico, le decisioni siciliane offrono una ricostruzione organica del premio di rinvenimento, utile per scopritori e amministrazioni, soprattutto nell’archeologia subacquea.
