L’artista falsario di se stesso

Il recente T.U. dei Beni Culturali ha inglobato la quasi totalità della c.d. “Legge Pieraccini”, la n. 1062 del 1971, che si riferiva alla contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d’arte, con due articoli di legge (il 3 ed il 4), che recano tre distinti fatti di reato:
(a) la contraffazione, alterazione o riproduzione di “un’opera di pittura, scultura o grafica” al fine di trarne profitto (art. 3, I co.);
(b) la detenzione, per farne commercio, di opere contraffatte, alterate o riprodotte (art. 3, II co.);
(c) la fraudolenta autenticazione di opere false (art. 4).
Abbiamo parlato di tre distinti fatti di reato in quanto è possibile che un unico soggetto si renda responsabile di tre reati autonomi, eventualmente in continuazione tra loro: Tizio, dopo avere contraffatto una o più opere d’arte… [pdf]