L’art. 2 del D.Lgs. 42/04 definisce il patrimonio culturale come la risultante dei beni culturali e dei beni paesaggistici.
I primi, sono definiti come “testimonianze aventi valore di civiltà”; i secondi, come “espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”.
In questa nozione, si perpetua una tradizione che risale al 1939, quando il Ministro Bottai emanò due leggi (la 1089 e la 1497) a tutela delle due entità – arte e paesaggio – che, secondo l’opinione del tempo, avevano una valenza assolutamente non omologabile.
L’ho scritto più volte: l’impianto originario delle leggi del 1939 sulla tutela dei beni culturali… [pdf]