Beni culturali, arte e paesaggio: le novità della settimana (7 – 14 settembre 2026)

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La ripresa dei lavori parlamentari e il ritorno alla piena operatività degli uffici ministeriali restituiscono alla settimana appena trascorsa una densità di novità che le settimane feriali non avevano conosciuto. Sul fronte interno si segnalano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che apre la strada all’area marina protetta dell’Isola di Capri, una circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio destinata a incidere sul funzionamento concreto delle commissioni regionali per il paesaggio e la diffusione di una pronuncia della Corte di cassazione che ridisegna i confini della confisca dei beni culturali illecitamente esportati. Sul piano internazionale, due vicende distinte – una decisione giudiziaria argentina su un dipinto spoliato durante la persecuzione nazista e il diniego greco al prestito di frammenti del Partenone a un museo tedesco – confermano quanto la circolazione delle opere resti terreno di conflitto fra titoli di proprietà, sovranità culturale e cooperazione museale.

Diritto dell’arte

Italia

Confisca dei beni culturali illecitamente esportati: la Cassazione impone il test di proporzionalità convenzionale

È stata resa disponibile nei giorni scorsi la massima della sentenza della Corte di cassazione, Sezione III penale, n. 29220 del 2026 (udienza 9 luglio 2026, deposito 31 luglio 2026, Pres. Aceto, Rel. Gai), che affronta un nodo di sicuro rilievo pratico per collezionisti e operatori del mercato. La Corte conferma l’orientamento secondo cui la confisca obbligatoria prevista dall’art. 518-duodevicies c.p. in caso di uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) opera anche quando l’imputato sia assolto per difetto dell’elemento soggettivo, purché sia accertata la materialità del fatto: la misura ha natura recuperatoria e non punitiva, ed è perciò sganciata dalla pronuncia di condanna.

Il passaggio innovativo riguarda però il limite di tale automatismo. Quando il bene appartiene a un privato, il giudice non può disporre l’ablazione senza verificare in concreto la proporzionalità della misura alla luce dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, bilanciando l’interesse pubblico al recupero del bene con il diritto di proprietà e valorizzando elementi quali la tempestività dell’azione statale, l’assenza di ritardi colposi delle amministrazioni e la condotta del proprietario. La decisione richiama l’art. 10, comma 3, lettere d) ed e), e l’art. 65 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e impone di fatto un onere motivazionale rafforzato nei procedimenti in cui la confisca colpisce beni di provenienza lecita rimasti a lungo nella disponibilità del privato.

Furto al MuMe di Messina: a un mese dai fatti il nodo dei presidi di sicurezza

A un mese dal furto delle tavole del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, consumato al Museo regionale di Messina nella notte fra il 15 e il 16 agosto 2026, la ricostruzione giornalistica diffusa l’8 settembre aggiunge elementi di interesse giuridico. Secondo quanto riferito, un varco del museo sarebbe rimasto privo di allarme nella giornata del 15 agosto per consentire una consegna, e proprio da lì sarebbero entrati gli autori del furto, che le immagini interne indicherebbero in numero di due e non di tre o quattro come inizialmente ipotizzato. Un custode presente quella notte risulta indagato per false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.), addebito distinto e autonomo rispetto al furto.

Due delle tavole sottratte furono abbandonate nell’immediatezza nei pressi del museo e recuperate; le restanti risultano tuttora disperse e non si registrano arresti. Al di là del profilo penale – il furto di beni culturali è oggi autonomamente sanzionato dall’art. 518-bis c.p. – la vicenda solleva la questione, destinata a emergere nelle sedi civili e contabili, della responsabilità dell’ente gestore per l’inadeguatezza dei presidi di sicurezza rispetto agli obblighi di conservazione e protezione che gravano sul detentore di beni culturali ai sensi dell’art. 30 del Codice.

Unione europea e Paesi OCSE

Argentina: restituita agli eredi Goudstikker una tela spoliata durante la persecuzione nazista

Il 4 settembre 2026 il Tribunale federale di Mar del Plata, nella persona del giudice Santiago Inchausti, ha omologato un accordo che chiude il procedimento penale per occultamento aggravato aperto a carico dei detentori di un Ritratto di signora del XVIII secolo, oggi attribuito a Giacomo Ceruti e in passato a Giuseppe Ghislandi, stimato intorno a 250.000 euro. L’accordo comporta la rinuncia irrevocabile dei detentori a ogni diritto sull’opera, che torna così agli eredi del mercante d’arte olandese Jacques Goudstikker, rappresentati da Marei von Saher.

Il caso merita attenzione per la via processuale seguita: il recupero non è passato né da un accordo con uno Stato o con un museo, né da un’azione civile di rivendica, ma dal procedimento penale argentino, attivato dopo che l’opera era stata individuata nell’agosto 2025 in un annuncio immobiliare. Si tratta di un percorso pressoché inedito per la restituzione di beni spoliati rimasti in mani private, che offre un modello alternativo laddove l’azione civile incontri ostacoli di prescrizione o di usucapione e che si colloca nel solco, oggi assai vivo, del dibattito sull’effettività dei Principi di Washington del 1998.

La Grecia nega al Liebieghaus il prestito dei frammenti del Partenone

L’8 settembre è stato reso noto il diniego opposto dal Consiglio archeologico centrale greco alla richiesta della Liebieghaus Skulpturensammlung di Francoforte, che aveva chiesto in prestito nove frammenti del Partenone conservati al Museo dell’Acropoli per la mostra «Athena, the Stage is Yours: the Parthenon Puzzle», in programma dal 18 novembre 2026 al 25 luglio 2027 e volta a ricomporre per la prima volta l’intero frontone orientale del tempio. Il rifiuto è motivato dalla circostanza che i frammenti sarebbero stati esposti accanto a due pezzi concessi in prestito dal British Museum.

La vicenda illustra con nitidezza la funzione che il prestito museale assume nelle controversie sulla titolarità: acconsentire a un’esposizione congiunta avrebbe potuto essere letto come implicito riconoscimento della legittimità del possesso britannico delle sculture rimosse da Lord Elgin, mentre il British Museum resta vincolato dal British Museum Act 1963, che gli preclude l’alienazione definitiva dei beni in collezione. Il diniego conferma che, in assenza di un quadro normativo che consenta la restituzione, le politiche di prestito diventano lo strumento con cui gli Stati di origine presidiano la propria pretesa.

Diritto del paesaggio

Italia

Legge 1° settembre 2026, n. 158: l’Isola di Capri entra autonomamente fra le aree marine di reperimento

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2026, n. 211, è stata pubblicata la legge 1° settembre 2026, n. 158, recante «Istituzione dell’area marina protetta «Isola di Capri»», in vigore dal 26 settembre 2026. L’articolo unico interviene sull’art. 36, comma 1, della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394): la lettera d) è sostituita dalla voce «Isola di Capri» ed è inserita una nuova lettera d-bis) dedicata a «Punta Campanella». Capri acquisisce così una posizione autonoma nell’elenco delle aree marine di reperimento, presupposto necessario perché possa avviarsi il procedimento istitutivo.

Va sottolineato che, nonostante la rubrica, la legge non istituisce direttamente l’area marina protetta: il comma 2 affida al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il compito di svolgere entro sei mesi dall’entrata in vigore l’istruttoria tecnica necessaria, mentre l’istituzione in senso proprio resterà affidata al decreto ministeriale. Il comma 3 incrementa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2027 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente. L’iter è stato lungo: presentata al Senato il 27 novembre 2024 (A.S. 1311), la proposta è stata approvata dall’Aula il 28 gennaio 2026 e definitivamente licenziata dalla VIII Commissione della Camera in sede legislativa il 4 agosto 2026 (A.C. 2772).

Circolare DG-ABAP n. 48 del 9 settembre 2026: chi siede nella Commissione regionale per il paesaggio

Con circolare n. 48 del 9 settembre 2026 (prot. 0033535-P), il Servizio V della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha sciolto un dubbio applicativo che si trascinava dalla riorganizzazione del Ministero della cultura disposta con il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, e con il D.M. 5 settembre 2024, n. 270. La soppressione dei Segretariati regionali ha infatti privato di titolare uno dei posti che l’art. 137 del d.lgs. 42/2004 assegna nelle commissioni regionali chiamate a formulare le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

La Direzione generale indica che il direttore del Segretariato regionale debba oggi intendersi sostituito dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di regione, al quale il D.M. 270/2024 ha trasferito le funzioni già esercitate in seno alla Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all’art. 21 del d.P.C.m. 57/2024. Laddove tale figura coincida con il soprintendente territorialmente competente ai sensi dell’art. 137, la circolare prescrive che, nelle deliberazioni non assunte all’unanimità, gli sia riconosciuto «un voto ponderale conseguente al doppio ruolo».

La soluzione è pragmatica e risolve un’impasse concreta, ma si presta a un rilievo: la composizione delle commissioni dell’art. 137 e le regole di formazione della loro volontà sono fissate da fonte primaria, e l’attribuzione in via di circolare di un voto di peso doppio a un componente potrebbe offrire argomenti a chi intendesse impugnare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate su proposte così deliberate. Un intervento normativo di coordinamento – che la delega per la revisione del Codice, tuttora all’esame della Camera, potrebbe agevolmente ospitare – appare la sede più sicura.

In Parlamento: prosegue l’esame delle proposte sull’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano

Nelle sedute dell’8 e 9 settembre la VIII Commissione della Camera ha proseguito l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1028, C. 2109 e C. 2302, anch’esse volte a modificare l’art. 36 della legge n. 394/1991 per l’istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano. Il tema è di interesse non soltanto ambientale: l’inclusione di un tratto di costa fra le aree di reperimento produce effetti riflessi sulla pianificazione paesaggistica regionale e sul regime autorizzatorio degli interventi costieri, e la tecnica normativa seguita – una serie di novelle successive all’elenco del 1991 – conferma la persistente frammentarietà di una disciplina che attende da tempo un riordino organico.

Diritto dei beni archeologici

Italia

Il relitto di Monasterace e il progetto «Altofondale»: recupero integrale in deroga alla conservazione in situ

Il 5 settembre, al Porto delle Grazie di Roccella Ionica, è stato presentato il progetto «Altofondale: tutela, conoscenza, ricerca e nuove prospettive», destinato al recupero del relitto di età magnogreca individuato nel 2023 al largo di Monasterace, a circa cinquecento metri di profondità, con un carico di oltre trecento anfore databili fra il V e il IV secolo a.C. L’iniziativa, coordinata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria, è finanziata con oltre 1,3 milioni di euro a valere sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali», che si aggiungono a un primo stanziamento superiore a 850.000 euro.

Due profili meritano attenzione. Il primo è la genesi del rinvenimento, avvenuto nel corso di indagini di archeologia preventiva condotte nell’ambito degli studi di fattibilità di un impianto eolico offshore: un esito che conferma la funzione, tutt’altro che formale, della verifica preventiva dell’interesse archeologico oggi disciplinata dall’art. 41 e dall’Allegato I.8 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e la sua crescente rilevanza nella pianificazione delle infrastrutture energetiche marine.

Il secondo è la scelta del recupero integrale del carico. La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, ratificata dall’Italia con la legge 23 ottobre 2009, n. 157 e richiamata dall’art. 94 del Codice dei beni culturali, individua nella conservazione in situ l’opzione prioritaria, ammettendo l’intervento quando ciò sia necessario a preservare il bene o a contribuire in misura significativa alla sua protezione o conoscenza. Nel caso di specie la deroga è motivata dal rischio di danneggiamento derivante dalla pesca a strascico: una motivazione coerente con l’impianto della Convenzione, che vale a ricordare come il principio della conservazione sul fondo non sia un dogma, ma il risultato di una valutazione comparativa da esplicitare caso per caso.

Nessuna novità normativa nazionale; ferme le pronunce della Corte costituzionale

Nella settimana in esame non risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale provvedimenti del Ministero della cultura in materia archeologica, né sono intervenute modifiche al Codice dei beni culturali. La Corte costituzionale non ha depositato pronunce dopo quelle del 24 luglio 2026 (nn. 148-153), sicché restano gli approdi già segnalati in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni nella tutela del paesaggio.

Prospettive

Il filo che unisce le novità di questa settimana è il rapporto fra regola e discrezionalità. La Cassazione lo declina sul versante penale, imponendo al giudice della confisca di misurare l’ablazione sul metro della proporzionalità convenzionale anziché applicare un automatismo; la circolare della Direzione generale lo declina sul versante organizzativo, colmando in via amministrativa una lacuna aperta dalla riforma ministeriale con una soluzione che, proprio per la sua sede, resta esposta a contestazione; la legge sull’Isola di Capri lo declina sul versante procedimentale, ricordando che l’inserimento nell’elenco delle aree di reperimento è condizione necessaria ma non sufficiente e che la partita si giocherà sull’istruttoria che il Ministero dell’ambiente dovrà concludere entro sei mesi.

Nelle prossime settimane l’attenzione si concentrerà su tre fronti: la ripresa dell’esame alla Camera della delega per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dovrebbe intervenire su silenzio-assenso, interventi di lieve entità e coordinamento con il testo unico dell’edilizia; l’iter di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026, all’esame delle Commissioni con riflessi sulle aree interessate dal bradisismo flegreo; e, sul piano europeo, le conseguenze della scadenza del 1° settembre per la presentazione dei piani nazionali di ripristino previsti dal regolamento (UE) 2024/1991, rispetto alla quale l’Italia figura fra gli Stati in ritardo e che, per la sua incidenza sugli assetti territoriali, è destinata a intrecciarsi con la pianificazione paesaggistica regionale.