Importante sentenza del TAR Veneto in materia di dichiarazione di interesse artistico

Il Tar Veneto con sentenza 1200/2024 in data 28 maggio 2024 chiarisce due punti spesso controversi in materia di circolazione dei beni culturali: la sorte dei ricorsi gerarchici e la motivazione dei provvedimenti di diniego di attestato e dichiarazione d’interesse culturale.

In primo luogo il Tar afferma che per l’esatta interpretazione e lettura del ricorso gerarchico l’Amministrazione è tenuta, se del caso, alla richiesta di chiarimenti al ricorrente, in applicazione dell’articolo 5, comma 1, del d.P.R. 1199/1971 secondo cui l’organo che decide il ricorso gerarchico, “se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile”. Dunque è censurabile il mero no liquet, con vanificazione del riesame, anche nel merito, del provvedimento.  Per l’effetto il Giudice, ove annulli la statuizione sul ricorso amministrativo, ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai profili di legittimità formale del procedimento di secondo grado. (TAR Lazio, III ter, 28 dicembre 2023, n. 19879; TAR Piemonte, Sez. I, 2 maggio 2021, n. 452). Il punto è assolutamente condivisibile perché introduce una lettura sostanzialista e costituzionalmente orientata del dato normativo, in applicazione del diritto di difesa, dei principi di giustizia nell’amministrazione e giusto processo.

Circa il merito, il Tar premette in via generale che l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, che implica l’applicazione di cognizioni tecnico – scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità,  è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Lo scrutinio va effettuato sulla base della motivazione che esprime le ragioni del provvedimento assunto dall’amministrazione. (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 962).  In particolare, degno di rilievo è l’assunto in base al quale il vaglio di legittimità debba tener conto del criterio tecnico e del procedimento applicativo proprio di ogni valutazione scientifica, ancorché non scevra da margini di opinabilità (soft sciences). Nel caso di specie la motivazione è stata accertata essere tautologica perché gli elementi evidenziati sono “seriali”, riferibili ad altre opere dell’Artista del medesimo periodo storico, né l’Amministrazione ha provato il danno al patrimonio culturale nazionale, in relazione alla Circolare 1974 applicabile al caso di specie, i cui criteri dovevano essere applicati considerando le molte opere analoghe già tutelate in Italia.

Nella riedizione del potere amministrativo, stante il principio tempus regit actum, l’Amministrazione dovrà tener conto degli ulteriori elementi introdotti dal legislatore in materia.